Laddove la mediazione apre spazio perché le parti individuino la propria soluzione, la conciliazione va oltre. Il conciliatore può formulare opzioni, identificare termini e proporre un percorso — in particolare quando le parti hanno smarrito la capacità di costruirne uno autonomamente.
Nelle controversie in cui il dialogo diretto si è interrotto — dove il peso del potere, del dolore o dell'obbligo istituzionale ha reso impraticabile la negoziazione — un terzo disposto a nominare una possibile soluzione può essere ciò che sblocca.
L'approccio si fonda sulla stessa premessa di tutto il lavoro di questa pratica: che le controversie hanno una superficie e una profondità, e che la risoluzione duratura esige di confrontarsi con entrambe. La superficie è il disaccordo dichiarato. La profondità è la costellazione di interessi, timori e legami che lo sostengono.
Nelle controversie familiari e patrimoniali — conflitti successori, passaggi generazionali, scioglimento di sodalizi di lunga data — la dimensione relazionale è spesso più determinante di quella economica. Una soluzione puramente transattiva che la trascura raramente regge. Il procedimento di conciliazione affronta entrambi i livelli, nell'ordine e nella proporzione che la situazione richiede.
Le controversie istituzionali — tra organi di governo, tra enti religiosi, tra organizzazioni — richiedono un trattamento proprio. La densità di autorità, identità e obbligazione che caratterizza il conflitto istituzionale raramente cede agli schemi del contenzioso commerciale. La competenza in questo ambito è questione di temperamento quanto di tecnica.
Tutti i procedimenti si svolgono sotto stretto vincolo di riservatezza. Le proposte del conciliatore, ove formulate, sono prive di efficacia vincolante salvo che le parti decidano di recepirle in un accordo transattivo.